Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di difesa – Perseguimento interessi personali – Illecito deontologico.

L’avvocato che abusi della fiducia e dello stato di malattia del suo cliente, e lo induca a concludere con lui un contratto molto vantaggioso per il professionista stesso e svantaggioso per il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie l’avvocato aveva indotto il cliente a vendergli un immobile in cambio di un vitalizio di valore irrisorio rispetto al valore del bene ceduto, e non aveva neppure provveduto ai relativi pagamenti. E’ stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 20 Settembre 2000 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Dicembre 1998 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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