I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 23 Settembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 17 Giugno 2016 (sospensione)
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