L’avvocato non è disciplinarmente responsabile in via oggettiva per tutti i comportamenti altrui sol perché tenuti nel suo studio legale

La responsabilità disciplinare dell’avvocato non può farsi discendere, con automatismo inaccettabile, sol perché i fatti oggetto di accertamento disciplinare siano in thesi avvenuti nei locali di studio del professionista stesso, senza alcuna dimostrata imputabilità o altro collegamento soggettivo con il professionista medesimo (Nel caso di specie, trattavasi di animata assemblea condominiale avvenuta nello studio legale dell’incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 84 del 18 settembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 18 Settembre 2019 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Maggio 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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