Il professionista che metta in circolazione una banconota falsa e affermi di poter operare con affari in armi e stupefacenti pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto sia nell’esercizio della professione che nella vita privata. (E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 15 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 21 giugno 2000, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 21 Giugno 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Dicembre 1996 (sospensione)
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