In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Ghinoy), Sez. Lav., sentenza n. 30571 del 22 novembre 2019
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