È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3o comma l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 21 giugno 2000, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 21 Giugno 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1998 (sospensione)
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