Radiazione per l’avvocato che tenga comportamenti inconciliabili con la propria funzione sociale e quindi con la permanenza nella comunità forense

Costituisce gravissima violazione dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 codice previgente), tale da rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo, il comportamento dell’avvocato che sostanzialmente utilizzi la professione forense per carpire la fiducia dei propri clienti e perpetrare in danno degli stessi, con artifici, raggiri e destrezza, comportamenti riprovevoli e di una gravità inaudita, che danneggiano in modo significativo le parti assistite e compromettono gravemente l’immagine che l’avvocatura deve mantenere al fine di assicurare la propria funzione sociale, sì da meritare la massima sanzione disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale per essersi appropriato di diverse decine di migliaia di euro, che si era fatto precedentemente consegnare da alcuni clienti con artifici, raggiri e minacce. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 79 del 18 settembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 Settembre 2019 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Luglio 2017 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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