Non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impedimento professionale del difensore, allorché l’impedimento stesso fosse preesistente e non sopravvenuto nonché noto all’atto dell’accettazione della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si richiede il rinvio (Nel caso di specie, l’incolpato revocava l’incarico al proprio avvocato per affidarlo ad altro difensore, pur conoscendo il concomitante impegno professionale che gli avrebbe impedito di partecipare all’udienza disciplinare, per la quale chiedeva quindi rinvio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato la legittimità del rigetto dell’istanza di rinvio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 79 del 18 settembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 Settembre 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Luglio 2017 (radiazione)
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