La prescrizione dell’azione disciplinare è interrotta dall’atto di apertura del procedimento, dalla formulazione del capo di incolpazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare, e comunque da tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (esempio: atti di impugnazione), o probatoria (esempio: interrogatorio dell’avvocato sottoposto al procedimento), o decisoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 79 del 18 settembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 18 Settembre 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 11 Luglio 2017 (radiazione)
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