Nell’ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (o, meglio, di volontà espresse in motivazione ma non nel dispositivo) prevale il dispositivo, salvo i casi di evidente errore materiale. In ogni caso, deve escludersi che ciò sia causa di nullità della decisione stessa, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione (Nel caso di specie, il CNF ha rilevato d’ufficio l’errore materiale della decisione disciplinare impugnata, in cui erano invertite le lettere che individuavano i capi di incolpazione).
NOTA
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 30 settembre 2013, n. 164 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 18 Settembre 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 17 Settembre 2014 (avvertimento)
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