Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. di «non luogo a sanzione disciplinare» – Impugnazione al C.N.F. da parte del professionista prosciolto – Inammissibilità.

Il ricorso proposto dal professionista avverso la decisione del C.d.O. che lo scagiona da ogni imputazione dichiarando il «non luogo a sanzione disciplinare per mancanza di violazione deontologica» deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 21 giugno 2000, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 21 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

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