La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 18 Settembre 2019 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 19 Settembre 2017 (apertura procedim.to)
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