Le dimissioni dalla carica di componente della commissione per gli esami di avvocato non hanno natura recettizia e non necessitano di accettazione né di nomina del sostituto ai fini della loro validità, sicché sono immediatamente efficaci quale dies a quo per l’ineleggibilità prevista dall’art. 47 L. n. 247/2012, che – mutando la precedente disciplina (art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933)- dispone: “gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto” (Nel caso di specie, il componente della commissione per gli esami di avvocato: il 4 gennaio, aveva rassegnato le dimissioni dalla predetta carica, contestualmente presentando la candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine; il 21 gennaio, aveva quindi partecipato alle elezioni forensi; il 15 febbraio, in attesa di un riscontro dal Ministero, aveva comunque partecipato alla riunione della commissione di esami convocata per fare il punto sulla fase iniziale delle operazioni di correzione degli elaborati scritti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il reclamo, trattandosi di elezioni non contestuali all’attività di commissario d’esami, bensì già “immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Greco), sentenza n. 73 del 17 settembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 17 Settembre 2019 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 23 Gennaio 2019
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21342 del 19 Luglio 2023 (respinge)
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