Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che riveli alla controparte notizie riguardanti il proprio cliente, acquisite in virtù del rapporto professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 9 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 09 Giugno 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 09 Gennaio 1999 (censura)
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