L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 5596 del 28 Febbraio 2020 (respinge)
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