Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza n. 64 del 29 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 22 Febbraio 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 14233 del 08 Luglio 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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