Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
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