Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto con i colleghi – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza – Sanzione – Adeguatezza

Integra violazione degli artt. 22, canone II cdf (ora, 19 e 38 nuovo codice) e 30 c.d.f. (ora 43 nuovo codice), siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 59 del 16 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Settembre 2013 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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