Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga comminata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni cinque, in luogo della cancellazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 59 del 16 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Settembre 2013 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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