La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale il mancato accesso agli atti potrebbe semmai rilevare sotto il profilo del controllo della motivazione degli atti del Consiglio territoriale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 54 del 16 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 16 Aprile 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 16 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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