Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio -quand’anche già definito- con il giudice incaricato del processo stesso, senza la presenza del legale avversario. La ratio del divieto è quello di garantire quanto più possibile il distacco e l’imparzialità con gli organi giudicanti (Nel caso di specie, il professionista aveva inviato una email al CTU e ai magistrati del Collegio che aveva deciso negativamente il suo reclamo, lamentando l’asserita erroneità del provvedimento di rigetto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 25 Settembre 2013 (avvertimento)
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