Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, il difensore aveva scritto una email al collegio che aveva appena rigettato il suo reclamo, affermando che “la terna collegiale sembra ignorare la funzione del CTU, confondendo fra l’altro le azioni della reintegra e della manutenzione’; ‘il Collegio fra l’altro non si è presumibilmente accorto della mia memoria difensiva’: ‘ciò deve far riflettere anche sull’esito di altri analoghi ricorsi che secondo qualcuno ottengono frequenti successi’; ‘se il modus operandi ed il livello di attenzione del Collegio son quelli profusi nelle suddette procedure credo sia opportuno preoccuparsi’. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 16 Luglio 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 25 Settembre 2013 (avvertimento)
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