Vietati gli attacchi dell’avversario sul piano personale non funzionali alla difesa

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 52 del 16 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 16 Luglio 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Gennaio 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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