Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, e per quanto disposto dell’art. 653 cpp, la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità penale quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l’imputato lo abbia oppure no commesso, restando invece di competenza esclusiva del COA (ora del CDD) la valutazione della rilevanza disciplinare del fatto stesso. Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice penale emetta una sentenza di assoluzione, inerente la sola errata qualificazione giuridica dei fatti posti a base dell’imputazione, il CDD (già il COA) dovrà compiere una autonoma valutazione della sussistenza dei fatti addebitati e della loro rilevanza disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 49 del 16 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 03 Marzo 2014 (sospensione)
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