Le sentenze del CNF sono provvisoriamente esecutive, e tale esecutorietà permane anche a seguito di (eventuale) proposizione del ricorso alla Suprema Corte, la quale – nel caso di sanzioni diverse da avvertimento e censura – può tuttavia sospenderne l’esecutorietà in via cautelare, ove ne sussistano i presupposti (art. 36, co. 7, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 45 del 21 giugno 2019
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 21 Giugno 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 31 Dicembre 2018 (cancellazione amm.va)
0 Comment