Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie in qualità di vice pretore onorario, anche presso le preture circondariali e quindi anche al di fuori delle ipotesi di reggenza, non è incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati e la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 29 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 5 giugno 2000, n. 55
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 05 Giugno 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 29 Ottobre 1998
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