Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza n. 10 del 16 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 16 Aprile 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 06 Aprile 2017 (cancellazione amm.va)
0 Comment