Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 31 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Nocera Inferiore, delibera del 05 Aprile 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 34441 del 24 Dicembre 2019 (respinge)
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