In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 03 Aprile 2019 (accoglie) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31270 del 29 Novembre 2019 (respinge)
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