Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di somme non dovute – Omessa fatturazione – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che reiteratamente e ingiustificatamente chieda alla parte ingenti somme, non rilasciando fattura ovvero rilasciando ricevute incomprensibili e non pertinenti all’oggetto delle questioni trattate, e ometta altresi` di dare al cliente informazioni sullo stato della causa e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 5 giugno 2000, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 05 Giugno 2000 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1999 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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