Poiché nel Codice Deontologico vigente non è tipizzato il comportamento di chi, nell’esercizio dell’attività professionale, commetta i reati di truffa aggravata, di appropriazione indebita, di falsità in scrittura privata, la determinazione della sanzione può avvenire solo applicando quei principi che delineano il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato definendo la sua configurazione, la sua portata e la gravità delle conseguenze che ne derivano pur in assenza di espresse previsioni (Nel caso di specie, il professionista si era fatto accreditare dalla compagnia assicuratrice la somma di € 70mila spettanti al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 Giugno 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 37 del 19 Dicembre 2017 (radiazione)
0 Comment