Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 41 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 Giugno 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Ottobre 2015 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34476 del 27 Dicembre 2019 (respinge)
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