l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire ovvero l’assenza in udienza disciplinare dell’incolpato comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata la sua assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il certificato medico riferiva di “enterite virale” e non specificava che tale malattia precludesse all’incolpato in modo assoluto di poter presenziare all’udienza disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 41 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 Giugno 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Ottobre 2015 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34476 del 27 Dicembre 2019 (respinge)
0 Comment