La corrispondenza tra decisione disciplinare e fatti contestati nel capo d’incolpazione non si estende pedissequamente al contenuto dell’esposto

Non ha rilievo la corrispondenza tra la decisione disciplinare ed i fatti dedotti nell’esposto, bensì tra quella e i fatti contestati nel capo d’incolpazione (nella specie, esclusa), giacché ciò che deve necessariamente risultare, a pena di nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa dell’incolpato, è una chiara contestazione dei fatti addebitati, rispetto ai quali l’incolpato deve essere posto in grado di difendersi. Infatti, la nullità della contestazione disciplinare è ravvisabile solamente nelle ipotesi in cui vi sia assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, rispetto ai quali l’incolpato non abbia potuto concretamente svolgere le proprie difese, essendo financo irrilevante l’individuazione della norma violata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza n. 39 del 13 maggio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 13 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 05 Giugno 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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