L’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Nel caso di specie, il certificato medico attestava “ipertensione arteriosa, diabete mellito e cardiopatia ischemica cronica e IPB” con “episodi lipotimici” e “sospetto di ipotensione ortostatica”, con prescrizione “di un adeguato periodo di riposo”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rinvio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)
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