Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 1o comma r.d. 37/1934, perche´ non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 23 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 5 giugno 2000, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 05 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 23 Maggio 1998
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment