L’illecito di cui all’art. 26 codice deontologico (già art. 38 codice previgente) presuppone la prova -quantomeno mediante indizi gravi, precisi e concordanti- del conferimento dell’incarico professionale asseritamente rimasto inadempiuto, con la conseguenza che, in mancanza, l’incolpato va mandato assolto in base al principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato (ed ogni suo antecedente logico-giuridico) deve essere provato dall’organo inquirente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza n. 36 del 6 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 06 Maggio 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Ottobre 2013 (censura)
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