L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare

La legittimazione ad impugnare le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di “archiviazione per manifesta infondatezza” del suo esposto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 34 del 6 maggio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 06 Maggio 2019 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Maggio 2018 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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