Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63 1o comma r.d. 37/1934, perche´ non iscritto all’albo professionale e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 6 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 5 giugno 2000, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 05 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 06 Luglio 1998
Giurisprudenza CNF

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