Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza n. 27 del 6 maggio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 06 Maggio 2019 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Settembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment