In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 06 Maggio 2019 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Settembre 2014 (sospensione)
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