I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Aprile 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 16 Gennaio 2015 (censura)
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