Sospensione per l’avvocato che, anche in ambito non strettamente professionale, falsifichi documenti o usi consapevolmente documenti falsificati da terzi

E’ totalmente in contrasto con la deontologia professionale il comportamento dell’avvocato che, anche per fini estranei alla professione in senso stretto, utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che abbia lui stesso falsificato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva formato un falso verbale di udienza attestante la sua presenza in qualità di difensore al fine di ottenere l’annullamento di una contravvenzione stradale elevatagli dal Comune di una diversa Regione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi dodici).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza n. 22 del 23 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 23 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 16 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 1609 del 24 Gennaio 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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