L’indicazione del titolo di origine è necessaria – oltre che, come ovvio, durante il periodo di stabilimento – unicamente nella fattispecie di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale. In tal senso depone, infatti, il chiaro tenore dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 178/2016.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 38 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera n. 14 (quesito)
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