Il dettato normativo (art. 50, comma 4, legge n. 247/12) è chiarissimo nel porre in capo al COA un obbligo di trasmissione immediata di ogni segnalazione al CDD, che è competente in via esclusiva all’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
Ulteriori elementi in questo senso possono desumersi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, ed in particolare dalla sentenza SS. UU. n. 16993/2017 in materia di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, la quale ha avuto modo di precisare le rispettive competenze di COA e CDD nel nuovo assetto del procedimento disciplinare.
Ne consegue che non sussistono ragioni per superare l’orientamento già espresso da questo Consiglio con i propri pareri nn. 72/2016 e 80/2015.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 37 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera n. 9 (quesito)
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