Il COA di Arezzo formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio. Richiamato il parere di questo Consiglio n. 23/2013, alla luce del quale era stata esclusa l’incompatibilità, il COA richiedente si interroga, in particolare, sull’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.

Con parere n. 36/2017, il Consiglio nazionale forense ha escluso che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, “rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.
Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.
Pertanto, il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.

Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 36 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera n. 7 (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment