In tale occasione, il CNF aveva ritenuto che “la sede dell’associazione attrae il domicilio professionale dell’avvocato e in questi termini è la risposta al quesito sub 8). Quando tuttavia l’associazione non abbia un centro principale degli affari, ma svolga una attività organizzata in più sedi, senza che lo statuto dell’associazione ne indichi una come principale, l’avvocato associato può mantenere la propria iscrizione nell’albo di appartenenza e l’associazione è iscritta negli elenchi tenuti dagli ordini corrispondenti alle diverse sedi. Da ciò discende, a contrario, che le eventuali sedi secondarie non sono rilevanti ai fini della domiciliazione professionale”.
Successivamente l’articolo 1, comma 141, lettera a), della Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato l’art. 4, comma 3 della legge n. 247/12, abrogando la prescrizione della necessaria corrispondenza tra domicilio dell’associato e sede dell’associazione.
Ne consegue che, ad oggi, l’avvocato può mantenere l’iscrizione nell’albo corrispondente al proprio domicilio professionale, indipendentemente dalla sua coincidenza o meno con il domicilio dell’associazione. Pertanto, il parere n. 9/2014 deve essere interpretato, in parte qua, in armonia con il nuovo dettato normativo.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 35 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Imperia, delibera n. 5 (quesito)
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