Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Termine per provvedere ex articolo 31 r.d.l. 1578/33 – Natura perentoria – Impugnazione al C.N.F. – Ammissibilità.

Il termine di tre mesi, decorrente dalla data della domanda di iscrizione o di trasferimento in un albo degli avvocati previsto dall’articolo 31 r.d.l. 1578/33, entro il quale il consiglio dell’ordine deve emettere il provvedimento di iscrizione o di rigetto, ha carattere perentorio e il suo inutile decorrere, configurabile come silenzio rigetto, consente, entro dieci giorni, il ricorso al C.N.F. che deciderà nel merito della iscrizione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 5 giugno 2000, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 05 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 07 Giugno 1999
Giurisprudenza CNF

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