L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario. Allo stato, tuttavia, in assenza del Regolamento, l’avvocato non può qualificarsi come “specializzato” in un determinato settore del diritto e/o materia, potendo dare esclusivamente informazioni sulle “materie prevalenti”, trattate e curate in via preferenziale, a pena di illecito disciplinare non scriminato dalla pretesa buona fede nell’uso asseritamente atecnico della qualifica specialistica in realtà non posseduta (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specializzato in diritto matrimoniale e familiare nonché in diritto successorio ed infortunistica in genere”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 23 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Settembre 2012 (sospensione)
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