L’illecito disciplinare per omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti non è scriminato dall’eventuale successiva regolarizzazione fiscale

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 23 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Settembre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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