L’istituto della rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

Ricorrendone i presupposti (ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito), l’istituto della rimessione in termini trova in astratto applicazione anche nel procedimento disciplinare secondo la disciplina ordinaria, sicché, nel caso di decadenza a proporre impugnazione, la relativa istanza va proposta al giudice competente a decidere il gravame e non a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, adducendo di essere decaduto incolpevolmente dal termine per proporre ricorso in Cassazione avverso una sentenza del CNF, l’incolpato aveva proposto al CNF stesso la relativa istanza di rimessione in termini).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Cerè), sentenza n. 15 del 23 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 23 Aprile 2019 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 154 del 06 Novembre 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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